Nello scorso articolo vi abbiamo parlato in maniera approfondita delle detrazione fiscali per il 2019 per le ristrutturazioni della casa; in questo – come promesso – vi parliamo di una nuova opportunità messa a disposizione da poco più di anno e che in pochi conoscono: la cessione a terzi dei crediti derivanti dalle detrazione Irpef e Ires.
In pratica, dal 2018, è possibile vendere il credito fiscale a banche e società arrivando a spendere anche il 75% in meno dell’investimento iniziale (la quota di ricarico dell’operazione varia da ente a ente): tale azione è applicabile sia ai lavori condominiali che a lavori di singole proprietà private.
Tale vendita del credito riguarda tutte le detrazioni Irpef e Ires derivanti da:
- tutti gli interventi, agevolati al 50-65-70-75%, sul risparmio energetico «qualificato» (su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali) per gli incapienti, con possibile cessione anche alle banche;
- tutti gli interventi, agevolati al 50-65-70-75%, sul risparmio energetico «qualificato» (su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali) per tutti i contribuenti (anche non incapienti), senza possibilità di cessione alle banche;
- gli interventi antisismici sulle parti comuni, agevolati al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di due classi di rischio), per tutti i contribuenti (anche non incapienti), senza possibilità di cessione alle banche;
- l’acquisto, agevolato al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di due classi di rischio), di unità immobiliari, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio, l’impresa ha effettuato interventi antisismici, per tutti i contribuenti (anche non incapienti), senza possibilità di cessione alle banche.
In pratica, in cosa consiste la cessione del credito?
I contribuenti incapienti, per tutti gli interventi sul risparmio energetico “qualificato” e le misure antisismiche indicate sopra, possono cedere il credito d’imposta Irpef e/o Ires del 50-65-70-75-85%, ai fornitori, ad “altri soggetti privati” (cioè a persone fisiche o soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) o agli istituti di creditoe intermediari finanziari.
Invece, le generalità dei contribuenti (anche non incapiente) che beneficia dei seguenti bonus: 1.tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato; 2.le misure antisismiche, realizzate su parti comuni condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85%; 3.l’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85%;
può cedere i suddetti crediti d’imposta, non alle banche, ma ai fornitori o ad “altri soggetti privati”, solo se collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, per esempio:
- ad altro titolare delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi;
- a società dello stesso gruppo societario del fornitore;
- al consorzio o alla rete ovvero ad altri consorziati o retisti, se lavori effettuati «da un’impresa appartenente» al consorzio o alla rete di imprese;
- all’impresa che partecipa a un’associazione temporanea di impresa (Ati), in cui vi sia un’altra impresa che esegue i lavori agevolati;
- al subappaltatore del fornitore principale o a chi ha fornito al fornitore principale i materiali necessari per eseguire l’opera;
- alle agenzie di somministrazione di lavoro, che forniscono personale alle imprese che eseguono i lavori agevolati.